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Somministrazione di lavoro

DA GUIDA AL LAVORO
All’accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed alla trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore si aggiunge il diritto del lavoratore non al risarcimento del danno nella misura piena corrispondente all’intervallo non lavorato ricompreso tra la scadenza del contratto di somministrazione e la pronuncia giudiziale, bensì all’indennizzo risarcitorio in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010.
Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18861 dello scorso 8 settembre 2014.
Il Collegato lavoro, all’art. 32, ha modificato il regime delle decadenze in materia di impugnazione dei licenziamenti (confermando il termine stragiudiziale di 60 giorni e introducendo il susseguente termine di 180 giorni – inizialmente 270 giorni – per il ricorso al giudice del lavoro o per il tentativo di conciliazione e arbitrato) e ha esteso la relativa regolamentazione ad altre specifiche fattispecie, tra cui segnatamente, per quanto di nostro interesse, quella della somministrazione di lavoro a tempo determinato.
L’estensione del rinnovato regime sulle decadenze a fattispecie diverse ed ulteriori rispetto a quella del licenziamento ha dato luogo ad un florilegio di problematiche e di differenti indirizzi interpretativi. Non è questa la sede per un excursus su tali tematiche, mentre occorre concentrarsi sulle ulteriori disposizioni introdotte dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, a norma del quale «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
Prima di quest’ultimo intervento legislativo, con orientamento consolidato, la giurisprudenza e la dottrina ritenevano che alla conversione del contratto di lavoro a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si accompagnasse il diritto del lavoratore ad un risarcimento del danno parametrato sulla base delle retribuzioni non percepite dalla data di messa in mora del datore di lavoro sino alla data di effettivo ripristino del rapporto lavorativo(1).
Tale impostazione era risultata foriera di inevitabile incertezza, soprattutto per il datore di lavoro, che poteva essere condannato al pagamento di un indennizzo risarcitorio molto variabile e non quantificabile ex ante nelle sue dimensioni, il cui importo dipendeva sostanzialmente dalla tempestività della reazione del lavoratore e dalla durata stessa del processo, essendo l’azione di nullità del termine imprescrittibile e potendo decidere, pertanto, il lavoratore, anche a distanza di molto tempo dall’iniziale offerta della propria prestazione lavorativa, di impugnare giudizialmente il termine apposto al contratto di lavoro.
Nel Collegato lavoro, con il precipuo intento di superare, tra l’altro, l’incertezza e l’aleatorietà sulle dimensioni del quantum, è stata introdotta una forma di forfetizzazione dell’indennizzo risarcitorio, previsto in misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ad ulteriore definizione dei limiti entro cui ricondurre l’indennizzo risarcitorio, il legislatore del Collegato lavoro, in aderenza con quanto previsto per i licenziamenti individuali nell’ambito del regime di tutela obbligatoria(2), ha previsto che la determinazione del quantum dovesse avvenire sulla base dei parametri costituiti dal numero dei dipendenti occupati, dalle dimensioni dell’impresa, dall’anzianità di servizio del lavoratore, dal comportamento e dalle condizioni delle parti.
L’orientamento contrario all’applicazione della sanzione risarcitoria forfetizzata
alla somministrazione a tempo determinato
Un aspetto controverso della nuova disciplina ha riguardato, da subito, l’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, essendosi confrontati due orientamenti contrapposti in merito alla possibilità di estendere la disciplina citata non soltanto al contratto di lavoro a termine strettamente inteso, ma anche ad altre forme di lavoro temporaneo, tra le quali segnatamente il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Le prime pronunce di merito hanno ritenuto che il regime risarcitorio definito dal comma 5 non potesse essere applicato al di fuori della specifica fattispecie contrattuale del lavoro a termine, escludendo l’estensione del nuovo indennizzo al contratto di somministrazione.
Facendo leva sul dato letterale della norma è stato osservato che, quando l’art. 32, legge n. 183/2010 ha voluto estendere l’applicazione delle disposizioni in esso previste anche alla somministrazione di lavoro, ciò è stato fatto espressamente, attraverso la indicazione di ipotesi contrattuali ulteriori e diverse dal classico contratto a termine.
La giurisprudenza che aderisce a questo indirizzo ha richiamato, in proposito, la disciplina dei commi 3-4 dell’art. 32, laddove con riferimento al regime delle decadenze sono state espressamente individuate le ulteriori ipotesi, tra cui la somministrazione di lavoro a termine, nelle quali si applica la nuova disciplina.

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