In questo breve articolo cerchiamo di dare risposta al quesito se sia possibile riassumere un apprendista precedentemente licenziato dal medesimo datore di lavoro.
Come noto l’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato a formare e occupare i giovani. La normativa è contenuto negli artt. 41 e seguenti del d.lgs. 81/15.
Il pilastro dell’apprendistato è la funzione formativa, e il datore di lavoro è tenuto a garantire all’apprendista adeguata formazione.
Non esiste nella norma un divieto di riassunzione di un apprendista già impiegato in precedenza nella medesima azienda. L’importante è che siano garantite le medesime finalità formative, mediante assegnazione di mansioni e qualifica professionale diverse rispetto al precedente rapporto di apprendistato.
La giurisprudenza di cassazione (n. 8623/01; 8250/02) ha affermato come “un contratto di apprendistato tra le medesime parti deve ritenersi validamente stipulato ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle stesse a un mutamento di mansioni contrattuali, o di quelle svolte in forza del precedente rapporto di apprendistato intercorso”.
Pertanto è possibile la riassunzione di un apprendista presso lo stesso datore di lavoro, purchè nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso formativo volto all’acquisizione di nuove professionalità.