Registrazioni Sul luogo di lavoro: sono legittime secondo la suprema corte di cassazione (sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018).
Da sempre ci si pone la questione se siano legittime le registrazioni effettuate dal lavoratore sul luogo di lavoro all’insaputa dei colleghi e su quali siano le possibilità di utilizzo (e i relativi rischi), nell’ambito della tutela dei diritti del lavoratore dipendente.
Il caso di specie riguardava un lavoratore che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, consegnava al datore di lavoro delle registrazioni sul luogo di lavoro avvenute all’insaputa dei colleghi.
Il datore di lavoro, una volta appreso che il dipendente aveva effettuato registrazioni sul luogo di lavoro, procedeva a muovere al lavoratore una nuova contestazione disciplinare, proprio per tale fatto, che è poi sfociata in un licenziamento disciplinare.
Il giudice di primo grado considerava valido il licenziamento, sul presupposto della violazione della normativa sulla privacy.
Giungeva a differenti conclusioni la corte di appello.
La suprema corte ha condiviso la tesi dei Giudici di appello.
L’utilizzabilità delle registrazioni per tutelare i propri diritti, a parere della corte, pone contrapposti due diversi interessi: da una parte il diritto alla privacy, e dall’altra il diritto dell’autore delle registrazioni di precostituirsi elementi utili per l’esercizio del diritto di difesa in un possibile giudizio.
Secondo la corte, l’ago della bilancia negli interessi contrapposti pende in favore del dipendente, in quanto le registrazioni costituiscono un trattamento e secondo il codice privacy (anche se oggi dovrà tenersi conto del Regolamento Europeo) non è necessario il consenso preventivo quando il trattamento dei dati personali avvenga per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
La corte ha peraltro precisato che il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor priam che la controversia sia stata formalmente instaurata.