In questo articolo affrontiamo una questione controversa, ovvero se esista un diritto alla monetizzazione dei Buoni pasto non utilizzati.
Secondo un orientamento recente della corte di cassazione i buoni pasto non sono monetizzabili in quanto il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell’orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa (Cass. Sez. Lav. 21 ottobre 2020, n. 22985)
Nel caso di specie la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, che respingeva la richiesta del lavoratore al pagamento in suo favore della monetizzazione dei buoni pasto non percepiti nel periodo dal 2001 al 2005, oltre al risarcimento del danno, malgrado lo stesso dipendente avesse rinunciato, con il consenso del datore di lavoro, alla propria pausa pranzo per cinque giorni alla settimana.
La Corte territoriale riteneva che «l’articolo 4 del CCNL di riferimento condizionava il riconoscimento del buono pasto all’effettuazione della pausa pranzo, cui invece la ricorrente aveva rinunciato» e che «la circolare ministeriale del 10.2.1998, nel riconoscere la possibilità del dipendente di rinunciare alla pausa, ma con mantenimento del diritto al buono pasto, si riferiva al caso di recupero in soli due giorni delle ore non effettuate nella sesta giornata settimanale, con orario di lavoro di nove ore e restava subordinato ad esigenze di servizio».
Il dipendente impugnava, quindi, la sentenza di secondo grado deducendo, tra gli altri motivi di ricorso, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dell’art. 22 della L. n.724 del 1994, dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, dell’art. 2, comma 11, della L. n. 550 del 1995, dell’art. 3, comma 1, della L. n.334 del 1997, dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 29 del 1996, della Circolare 10 febbraio 1998 ed inoltre dell’Accordo Sindacale 30.4.1996, integrato dall’Accordo 12.12.1996, nonché’ dell’art. 19, comma 4 CCNL (orario di lavoro) e dell’art. 7, comma 1 CCNL 12.1.1996.
La Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, ricordando che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, e «esso, data tale natura, dipende strettamente dalle previsioni delle norme o della contrattazione collettiva che ne consentano il riconoscimento; in particolare, qualora di regola esso sia riconnesso ad una pausa, destinata al pasto, il sorgere del diritto dipende dal fatto che quella pausa sia in concreto fruita».
La Corte di Cassazione ricorda che nella fattispecie in esame «i presupposti del diritto sono fissati dall’articolo 4, comma 2, dell’accordo collettivo sul riconoscimento dei buoni pasto, secondo cui “il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall’articolo 19, comma 4, del CCNL, all’interno della quale va consumato il pasto”». In considerazione di tale natura, qualora il CCNL applicato riconnetta tale diritto ad una pausa destinata al pasto, esso sorge solo se la pausa venga realmente effettuata.
La Suprema Corte precisa che «nel caso di specie è pacifico che la pausa pranzo non sia stata fruita, per rinuncia ad essa della lavoratrice, evidentemente al fine di poter terminare anticipatamente, nel primo pomeriggio, la prestazione di lavoro», e, dunque, «in mancanza di pause, non sono integrati gli estremi cui la disciplina collettiva subordina il diritto alla prestazione».
Conclusivamente possiamo affermare che non esiste il diritto alla monetizzazione dei buoni pasto non utilizzati.