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Nozione di mobbing

Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni – di vario tipo ed entità – al dipendente medesimo.
Cass. Sez. Lav. 8 gennaio 2016, n. 158 – Pres. Macioce; Rel. D’Antonio; P.M. Ceroni; Ric. C.A.; Controric. I.N.A.I.L.
La Corte d’Appello di Perugia, in riforma della sentenza del tribunale di Terni, rigettava la domanda proposta da un lavoratore volta ad ottenere nei confronti dell’INAIL la rendita per malattia professionale (disturbo dell’adattamento con umore depresso) derivante dalla condotta mobbizzante posta in essere nei suoi confronti dal datore di lavoro.
La Corte territoriale riteneva insussistente il denunciato comportamento mobbizzante (consistente in una serie di condotte, quali, la collocazione in cassa integrazione, la messa in ferie forzata e lo stato di inattività perpetrato per un certo lasso temporale), in assenza di prova dell’intento persecutorio del datore di lavoro.
Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in plurimi motivi.
In particolare, il ricorrente denunciava: a) violazione di legge, per aver la Corte d’Appello omesso una valutazione complessiva degli elementi mobbizzanti denunciati, da cui emergeva l’univoco disegno datoriale di estromettere il lavoratore; b) vizio di motivazione (erronea valutazione delle risultanze probatorie e omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi), per aver la Corte di merito totalmente trascurato la CTU svolta in primo grado (che aveva affermato il collegamento tra le patologie riscontrate e le condotte mobbizzanti).
La Suprema Corte, valutando congiuntamente le censure, ha rigettato il ricorso richiamando la nozione di mobbing più volte affermata (Cass. 06/08/2014 n. 17698 e Cass. 07/08/2013 n. 18836) e ribadendo che, ai fini della sussistenza di una condotta lesiva rilevante del datore di lavoro è necessario che via siano sia l’elemento oggettivo (molteplicità e sistematicità di comportamenti di carattere persecutorio) che l’elemento soggettivo (coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare un danno). L’accertamento di tali elementi è rimesso al giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, riservato al giudice di merito, il quale dovrà valutare, in maniera rigorosa, entrambi gli elementi costitutivi della fattispecie.
Ebbene, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di una condotta mobbizzante, non essendo stata fornita in giudizio dal lavoratore la prova dell’elemento soggettivo (volontà del datore di lavoro di nuocere).
La Suprema Corte ha ritenuto tale pronuncia immune da censure – avendo la Corte di merito dato conto, con argomentazione logicamente congrua, delle fonti del proprio convincimento – e reputando, al contrario, le censure avversarie volte, sostanzialmente, a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inammissibile in Cassazione a fronte di una congrua valutazione dello stesso da parte del Giudice di merito.
Ha ritenuto, infine, la Corte di legittimità assolutamente irrilevante il mancato richiamo, nella sentenza gravata, delle conclusioni del CTU, atteso che non spetta al consulente l’accertamento dei fatti qualificati come mobbing.

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