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Licenziamento per sopravvenuta inidoneità al lavoro

Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore e licenziamento
Recentemente la suprema corte di cassazione, con la sentenza n. 27243 del 26 ottobre 2018 è intervenuta sul tema del licenziamento del lavoratore che diventi permanentemente inidoneo allo svolgimento della mansione per il quale era stato assunto.
La vicenda riguardava un lavoratore che è divenuto ipovedente. In primo grado e in appello la domanda del lavoratore di accertamento della illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica è stata rigettata.
La corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal lavoratore, rievocando un principio sostenuto dalle sezioni unite secondo cui, in caso di sopravvenuta inidoneità fisica permanente allo svolgimento delle mansioni, detta circostanza non costituisce, di per sé, giustificazione del licenziamento.
Il datore di lavoro, infatti, in caso di sopravvenuta inidoneità fisica, è tenuto a adibire il lavoratore ad altra mansione anche inferiore, purché detta assegnazione non sia impossibile e non alteri l’assetto organizzativo dell’impresa.

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