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Licenziamento per mancato superamento della prova

Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, per legge, è teoricamente libero e interrompe il rapporto nel momento in cui viene comunicato.
Il periodo di prova, quindi, è un lasso temporale nel corso del quale ciascuno dei contraenti può recedere liberamente, senza preavviso e senza obbligo di giustificare la risoluzione.
A fronte di questa teorica liberta di licenziamento in prova, la giurisprudenza è intervenuta individuando alcuni limiti alla facoltà di recesso.
In particolare, in questo articolo vediamo quali solo le possibilità di impugnare un licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Anzitutto, al lavoratore deve essere consentito di svolgere la propria attività per un periodo sufficiente a dimostrare la propria attitudine allo svolgimento del lavoro. Ciò significa, quindi, che se il periodo di prova è indicato in sei mesi, è necessario che il lavoratore svolga la prestazione per un periodo di qualche mese. Un licenziamento intimato dopo solo qualche settimana di lavoro, a fronte di un periodo di prova di mesi, sarebbe quindi illegittimo e il lavoratore avrebbe la possibilità di impugnare il licenziamento ed ottenere un risarcimento del danno.
Altro aspetto è quello legato alla verifica di congruità tra le mansioni indicate nel contratto e le mansioni in concreto svolte. La divergenza tra le mansioni per le quali si viene assunti e le mansioni che in concreto si svolgono può comportare l’illegittimità del licenziamento in prova, proprio perché al lavoratore non è stata data la possibilità di dimostrare l’attitudine a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto.
Ancora, il licenziamento durante il periodo di prova è da considerarsi illegittimo se viene intimato dopo un periodo di lavoro in “nero”. Ed infatti, la prova deve necessariamente essere indicata nel contratto per iscritto; ciò significa che se, di fatto, il rapporto di lavoro è iniziato prima della formalizzazione, il patto di prova successivamente dedotto nel contratto formalizzato sarebbe tardivo.
La giurisprudenza considera anche illegittimo il licenziamento in prova in contesti ove è già stata sperimentata l’attitudine al lavoro del dipendente. Si tratta di quei casi in cui, per operazioni societarie, si si trova con un datore di lavoro formalmente diverso ma nella sostanza uguale, oppure nei casi in cui si è già avuta con il medesimo datore di lavoro precedente esperienza lavorativa.
Infine, il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è da considerarsi illegittimo quanto la durata del periodo di prova è superiore a quella stabilita nei contratti collettivi di lavoro.
In sostanza, ci sono alcuni casi in cui è possibile impugnare il licenziamento in prova, ma è opportuno rivolgersi ad un Avvocato in Diritto del Lavoro per valutare, in concreto, se ricorrano le condizioni per opporsi con successo al recesso.

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