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Licenziamento per giusta causa: cosa significa?

Licenziamento per giusta causa del dipendente. Cosa significa?

L’espressione Licenziamento per giusta causa del dipendente non è tecnicamente corretta. Il rapporto di lavoro, infatti, può risolversi, oltre che per mutuo consenso, o per volontà del datore di lavoro o per volontà del dipendente. Solo nel primo caso si può parlare di licenziamento ovvero l’atto interruttivo del rapporto di lavoro intimato dal licenziamento, mentre qualora sia il lavoratore a risolvere il rapporto si parla più propriamente di dimissioni.
Ad ogni modo, posto che è frequente, nella prassi, l’utilizzo dell’espressione licenziamento per giusta causa del dipendente, nel presente articolo la utilizzeremo indistintamente con l’espressione rassegnare le dimissioni.
Normalmente il lavoratore, se vuole risolvere il rapporto di lavoro, deve dare al datore un preavviso, che è quantificato nel contratto collettivo applicato al rapporto e che normalmente è diverso a seconda del livello di inquadramento e della anzianità di servizio. Per sapere qual è il periodo di preavviso da rispettare, è sufficiente effettuare una ricerca utilizzando la chiave di ricerca “preavviso” oltre al CCNL applicato al rapporto di lavoro.
E’ sempre possibile che il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per risolvere il rapporto di lavoro prima dello spirare del termine di preavviso o anche che il lavoratore sia esonerato dal prestare l’attività durante il preavviso senza che gli sia trattenuta la corrispondente indennità sostitutiva.
Già, perché la regola generale prevede che se il dipendente non osserva il periodo di preavviso il datore di lavoro può trattenere al lavoratore, sulle competenze di fine rapporto, un importo pari al valore del preavviso non lavorato.
Vi è però un caso in cui il lavoratore può risolvere immediatamente il rapporto, presentando un licenziamento per giusta causa o meglio, come abbiamo visto sopra, rassegnando le proprie dimissioni per giusta causa. Si tratta di tutte le ipotesi in cui non è possibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro.
La legge non elenca i casi in cui sia possibile che il dipendente si licenzi per giusta causa, pertanto sono stati i giudici che, nel corso del tempo, hanno individuato i casi in cui si può considerare sussistente una giusta causa di dimissioni. Si badi che si tratta, in ogni caso, di un concetto generico e la cui definizione è a discrezione di ogni giudice.
Tradizionalmente viene considerato valido il licenziamento per giusta causa del dipendente che non percepisce lo stipendio da oltre tre mesi. Del pari, può rassegnare le dimissioni per giusta causa il dipendente che deve lavorare in un luogo di lavoro non sicuro per la propria salute o la propria sicurezza o, ancora, un dipendente destinatario di gravi atti di mobbing o demansionamento.
Se sussiste la giusta causa di dimissioni, il dipendente non solo ha diritto a non svolgere il preavviso ma ha anche diritto a percepire dal datore di lavoro la relativa indennità e ad accedere al trattamento di disoccupazione.
SI consideri, in ogni caso, che è molto frequente l’insorgenza di cause di lavoro sul tema del licenziamento per giusta causa del dipendente, perché quasi sempre il datore di lavoro non riconosce la giusta causa ed è necessario rivolgersi al giudice di lavoro per accertarne la sussistenza con i conseguenti diritti.

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