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Licenziamento illegittimo – l’Avvocato del Lavoro per la tutela dei lavoratori

Licenziamento illegittimo – tutela lavoratori

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da tentativi, più o meno forti, di riformare il mercato del lavoro italiano.

Quasi tutti i governi hanno annunciato sconvolgimenti ma poche sono state le novità incisive: una di queste, sicuramente la più dibattuta e discussa, è stata la riforma dell’articolo 18 e dei licenziamenti, operata dal ministro tecnico Fornero, che è andata a toccare proprio i nodi nevralgici della disciplina giuslaboristica italiana, creando qualche confusione e complicando, a detta di molti, un sistema già molto articolato di suo.
Ma andiamo a vedere una panoramica della riforma sui licenziamenti, ed in particolare di quelli illegittimi.

La definizione di licenziamento illegittimo la dà, a contrario, l’art. 1 della Legge 604/66, che sancisce la legittimità del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.

Accanto a questa disposizione, poi, vi sono altre situazioni in cui la legge sancisce l’illegittimità di un licenziamento: in particolare, quando è determinato da motivi non leciti, quando è privo dei requisiti richiesti dall’art. 2 della L. 604/66 e quando viene comunicato in forma orale al lavoratore.
In più, una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo insussistenti, sono ipotesi di licenziamento illegittimo.

La legge Fornero, di fronte a un licenziamento illegittimo o ingiustificato, prevede un sistema di tutele più dettagliato, che va al di là della semplice tutela reale o obbligatoria della vecchia stesura del famoso articolo 18.

In primo luogo rafforza la fase di conciliazione già precedentemente prevista dalla legge, ma poco applicata. Il datore di lavoro è obbligato alla comunicazione ai Dipartimento territoriale del lavoro, del licenziamento e, questa istituzione, ha l’obbligo di conciliare tra le parti nel tentativo di comporre la controversia o prevenirla.
Nel caso in cui le parti si accordino per l’effettivo licenziamento, il lavoratore potrà usufruire del trattamento ASPI (assicurazione sociale per l’impiego); in caso di fallimento della conciliazione, il lavoratore potrà ricorrere entro 180 giorni, sfruttando un procedimento più snello e veloce di quello in vigore in precedenza.

Quando il lavoratore decide di intraprendere le vie legali, deve fare ricorso entro 180 giorni dal fallimento della conciliazione, attraverso un avvocato del lavoro, e rimettere al giudice il contendere.

Ed è proprio nella fase decisionale che, la riforma Fornero, ha introdotto i cambiamenti maggiori. Non esistono più due sole tutele, quella reale e quella risarcitoria (cioè il reintegro o il risarcimento), ma un ventaglio di possibilità che va dal reintegro pieno, al risarcimento attenuato.Nello specifico, il reintegro del posto di lavoro sarà pieno in caso di licenziamento discriminatorio o comunicato senza formalità, mentre sarà attenuato quando, il giustificato motivo oggettivo o la giusta causa non sussistono, o quando il licenziamento si basa su una inidoneità psichica o fisica al lavoro.
Quanto alla tutela obbligatoria, il risarcimento, è pieno in caso di vizi procedurali, ed è attenuato quando il licenziamento abbia sofferto di violazioni procedurali nel suo iter di formazione.

Come è possibile vedere, dunque, la tutela del lavoratore licenziato, può assumere le forme più disparate ed è demandata in tutto e per tutto al giudice, il quale, a differenza del vecchio articolo 18, si trova ad avere un potere decisorio più marcato.

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