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Licenziamento collettivo e criteri di scelta

La Cassazione interviene nuovamente sul tema del licenziamento collettivo e dei criteri di scelta, con una sentenza importante del 13 dicembre 2016 (n. 25553).
In particolare, arriva ad affermare che nel licenziamento collettivo è possibile che nell’ambito dei criteri di scelta possa essere data prevalenza alle esigenze tecnico-produttive dell’impresa, essendo questo il criterio più coerente con la finalità perseguita attraverso la riduzione di personale.
Nel caso di specie, la gestione del licenziamento collettivo e dei criteri di scelta da parte dell’azienda era avvenuta con le seguenti modalità: i carichi di famiglia incidevano nella misura del 30%, l’anzianità di servizio nella misura dl 20%, le esigenze dell’azienda nella misura del 50%, di cui il 25% era rappresentato dal livello di professionalità del dipendente valutata dal responsabile di reparto di ciascun lavoratore.
Nel caso di specie il lavoratore ricorrente agiva in giudizio per accertare l’illegittimità del licenziamento collettivo in quanto il criterio di scelta dell’esigenza aziendale non era stato convenuto con le organizzazioni sindacali e non avrebbe potuto avere prevalenza nella scelta aziendale dei lavoratori da licenziare.
Inoltre, l’azienda solo nel corso del giudizio aveva resi noti i criteri con cui aveva determinato la professionalità di ciascun lavoratore, di fatto rendendo impossibile ex ante al dipendente la valutazione in ordina all’osservanza da parte dell’impresa dei criteri di scelta adottati nella gestione della procedura di licenziamento collettivo.
La suprema corte ha però avallato la motivazione della sentenza impugnata che aveva individuato il fattore obiettivo della prevalenza accordata al criterio di scelta dell’esigenza aziendale, nell’esistenza di una situazione di cristi aziendale, anche perché contemperata da altri criteri di scelta. Ciò rendeva irrilevante il mancato raggiungimento di un accordo sindacale in sede di esame congiunto.
La suprema corte, infine, con riguardo agli oneri della prova nell’ambito del licenziamento collettivo e criteri di scelta, ha affermato il principio secondo cui se è pur vero che grava sul datore di lavoro l’onere di allegare i criteri di scelta applicati e dimostrare la loro corretta applicazione nei confronti dei lavoratori licenziati, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illegittimità della scelta, con indicazione dei lavoratori in relazione ai quali la scelta sarebbe stata falsamente o illegittimamente applicata.

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