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La mera ricerca del profitto giustifica il licenziamento

La suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13516 del 1 luglio 2016, è intervenuta in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo partendo da un caso sottoposto da una lavoratrice licenziata da un’azienda che non stava attraversando alcun momento di crisi ma ha provveduto ad una riorganizzazione dell’attività redistribuendo l’attività in precedenza svolta dalla stessa lavoratrice ad altri colleghi.
La suprema corte di Cassazione ha evidenziato che il licenziamento per soppressione del posto di lavoro può derivare:

  • da una diversa organizzazione tecnico-produttiva che abbia reso specifiche mansioni obsolete e non più aziendalmente utili
  • dall’esternalizzazione di un settore o di un reparto
  • dalla soppressione di un intero reparto o dalla riduzione del personale ad esso addetto
  • dall’eliminazione di una o più posizioni aziendali e dalla ripartizione delle mansioni residuate tra i lavoratori rimasi in servizio, al fine di una più economica ed efficiente gestione aziendale.
    Osserva la Suprema Corte che il motivo di tutte le richiamate ipotesi di soppressione del posto è il fine perseguito dal datore di lavoro, che risiede nella volontà di migliorare la capacità produttiva dell’impresa attraverso un risparmio e una contrazione dei costi. E’ irrilevante, secondo la Corte, che il contenimento dei costi sia finalizzato a prevenire perdite, oppure sia destinato a produrre un incremento del profitto, atteso che ciò che rileva è unicamente la prova di un effettivo mutamento intervenuto nell’organizzazione tecnico-produttiva.

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