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Impugnazione del trasferimento di azienda

La Corte di Cassazione torna ad esprimersi sul tema del trasferimento di azienda e della sua impugnazione da parte del lavoratore (escluso ovvero incluso) partendo dalla nozione di trasferimento di azienda.
In particolare, con la sentenza n. 22935 del 10 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che per ramo di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento di ramo di azienda, conservi la sua identità, il che presuppone, comunque, una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, e non anche una struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento di azienda o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo.
In buona sostanza quindi, in forza di tale decisione, il lavoratore che risulta essere escluso da un trasferimento di azienda, nonostante si consideri parte integrante del ramo di azienda trasferito, potrà proporre un giudizio di impugnazione di tale trasferimenti di azienda per chiedere al giudice la costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria.
Del pari, il lavoratore che venga artificiosamente inserito in un ramo di azienda costruito appositamente per la cessione, potrà impugnare il trasferimento di azienda, nel termine di 60 giorni dal suo passaggio, e chiedere al Giudice il rientro nell’azienda cedente.

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