Il Decreto Legge n. 216/12, ha previsto che il congedo parentale possa essere fruito ad ore, ammesso che – in tal senso – vi sia una previsione della contrattazione collettiva. Come noto, ciascun genitore ha diritto a fruire del congedo parentale per un periodo massimo di 10 mesi.
Ne può fruire la madre, per un periodo anche non continuativo non superiore a sei mesi, oppure il padre, per lo stesso periodo ovvero per 7 mesi qualora eserciti il diritto di astensione per un periodo non inferiore a tre mesi continuativi. Nel caso di genitore solo, il congedo arriva a 10 mesi, anche non continuativi. E’ bene poi precisare che il diritto al congedo spetta al singolo genitore, indipendentemente dal fatto che l’altro genitore ne fruisca, anche contestualmente. Nel caso in cui ne vogliano fruire entrambi, tuttavia, il limite complessivo dei congedi dei genitori è di 10 mesi, elevabili a undici qualora il padre ne fruisca di 3 consecutivi.
A partire dal 2012, quindi, spetta alla contrattazione collettiva individuare le modalità con cui i genitori potranno fruire, anche ad ore, del congedo parentale. Il decreto legge in commento, inoltre, ha anche rimandato ai contratti collettivi perchè vengano individuate le modalità con cui il genitore dovrà preavvertire il datore di lavoro dell’esercizio del suo diritto di astensione.