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I rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale

L’articolo 189 del codice della crisi di impresa prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento.
I rapporti di lavoro che sono in corso, alla data della sentenza, sono sospesi fino a quando il curatore, compatibilmente con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori decide di subentrare nei contratti, ovvero di recedere.
I rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale, quindi, proseguiranno in due ipotesi: nel caso in cui il curatore subentri nella gestione dell’impresa al posto dell’imprenditore, oppure se vi è la possibilità di cedere l’azienda o il ramo di azienda; in quest’ultima situazione i contratti in una prima fase potrebbero essere sospesi in attesa di definire la cessazione.
Se non fosse possibile la continuazione dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale, il curatore deve senza indugio procedere con la comunicazione di licenziamento. La risoluzione dovrà essere effettuata per iscritto.
In ogni caso, trascorso il termine di quattro mesi, dall’apertura della liquidazione, senza che vi sia stato un formale subentro nei contratti, i rapporti si intenderanno risolti di diritto.

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