Il Garante della Privacy ha precisato che l’installazione di sistemi di geolocalizzazione GPS sulle auto in uso ai dipendenti è lecita nel rispetto di alcune condizioni e in ogni caso è subordinata ad un accordo sindacale.
La questione non è nuova e recentemente affrontata anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In tale occasione si è discusso se i GPS potessero considerarsi come strumenti di lavoro e come tale potessero essere esclusi dalle tutele di cui all’art. 4, stat. lav. (che imporrebbero un accordo sindacale ovvero un’autorizzazione espressa da parte dell’Ispettorato del Lavoro).
La questione sottoposta al garante della Privacy riguardava un’azienda che riteneva indispensabile l’installazione del GPS a molti fini quali ad esempio l’ottimizzazione delle emergenze o delle richieste di intervento.
Il garante della Privacy, riconoscendo come legittimo l’interesse, ha però stabilito la necessità del preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza, dell’autorizzazione del ministero.
Non solo, il datore di lavoro dovrà definire le modalità di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla finalità perseguita.
Il datore di lavoro, inoltre, non potrà monitorare i tracciati percorsi, salvo il possibile trattamento in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.
Infine, il datore di lavoro potrà trattare le informazioni sulla posizione geografica dei veicoli solo dopo aver effettuato la notificazione al garante ed aver fornito un’informativa completa ai dipendenti.