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Giusta causa di Licenziamento e Ipotesi stabilite dal CCNL

Solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà illegittimo (ed anche meritevole della tutela reintegratoria prevista novellato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 18, comma 4).
Cass. Sez. Lav. 7 maggio 2020, n. 8621 – Pres. Di Cerbo; Rel. Boghetich; P.M. Celeste; Ric. M. E.; Controric. U. I. M. S.r.l.
Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa, per aver omesso di informare i propri superiori della sistematica manomissione di alcuni dispositivi di sicurezza nella catena di produzione, da parte di altri dipendenti dallo stesso coordinati, nel suo ruolo di “Responsabile del coordinamento degli addetti al reparto (quindi, anche dei carrellisti)”.La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, respingeva la domanda di annullamento del licenziamento intimato al lavoratore, accertando che quest’ultimo era consapevole delle manomissioni effettuate da parte dei carrellisti sui dispositivi di rallentamento di velocità dei carrelli, ed aveva omesso di informare di tali fatti il superiore gerarchico ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Secondo la Corte d’Appello, avendo rilevanza sia il ruolo di responsabilità assegnato al lavoratore, sia le conseguenze derivanti dalla disattivazione del sistema di sicurezza dell’impianto, doveva escludersi “la riconducibilità della condotta nell’ambito delle infrazioni punite, dall’articolo 69 del c.c.n.l. Industria Alimentare, con sanzione conservativa, non ricorrendo una mera colpa lieve ossia una mancata “tempestiva” informazione del superiore della esistenza di guasti o irregolarità di funzionamento (da ritenersi isolati, fortuiti ed occasionali nell’intenzione delle parti sociali) bensì una mancata comunicazione di plurime e sistematiche manomissioni di un sistema di sicurezza introdotto per salvaguardare l’incolumità dei lavoratori”. Il lavoratore impugnava, quindi, la sentenza di secondo grado deducendo, tra gli altri motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del C.c.n.l. settore Industria Alimentare, e degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369 e 2119 cod. civ., poiché la sentenza della Corte di Appello aveva erroneamente ricondotto la fattispecie nell’art. 70 del citato C.c.n.l., nonostante potesse essere punita con sanzione espulsiva solamente la condotta attiva di manomissione di dispositivi infortunistici, ben distinta dalla mera omissione di informativa di un evidente malfunzionamento di un macchinario. La Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore ricordando che nell’effettuare la verifica di “particolare gravità” della condotta i giudici d’appello hanno correttamente rilevato che il comportamento posto a base del licenziamento era di una gravità tale, sia per il ruolo rivestito dal lavoratore che per le sue mansioni di Responsabile del coordinamento degli addetti al reparto (quindi, anche dei carrellisti) e del loro operato, sia per le conseguenze che potevano derivare (ed in effetti sono derivate) dalla disattivazione del sistema di rallentamento del carrello a forche alzate sulla sicurezza dei lavoratori, da configurare un grave inadempimento ai propri obblighi contrattuali e idoneo a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario che deve legare necessariamente il datore di lavoro ed, in particolare, la fiducia del primo sulla correttezza dei futuri adempimenti del secondo. Pertanto, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che ha escluso l’applicazione al caso in esame della sanzione conservativa prevista dall’art. 69 C.c.n.l. settore Industria Alimentare, che disciplina la mancata tempestiva informazione del superiore dell’esistenza di guasti e irregolarità di funzionamento (eventi del tutto fortuiti ed occasionali), e, dunque, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa del capo reparto che non ha informato i superiori della sistematica manomissione del sistema di sicurezza dell’impianto da parte dei carrellasti dallo stesso coordinati. Si tratta, infatti, di una condotta di “particolare gravità”, che mette a rischio l’incolumità di tutti i dipendenti e dell’intera linea produttiva, e come tale è da configurarsi quale grave inadempimento agli obblighi contrattuali, e da ritenersi idonea a ledere il vincolo fiduciario, anche in considerazione del ruolo di responsabile rivestito del lavoratore.

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