Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (C.d. decreto Cura Italia), all’art. 63 (recante premio ai dipendenti, stabilisce che:
• ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR (Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro), che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente (quindi del 2019) di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito (da intendersi esente da imposte e, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, anche da obblighi contributivi), pari a 100 euro. Il premio va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo. Il riferimento al comma 1 dell’art. 49 del TUIR esclude titolari redditi di pensione (ovviamente) e i titolari redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• i sostituti d’imposta, di cui agli artt. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) del D.P.R. 600/1973, riconoscono, l’incentivo di cui sopra, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile (la prima retribuzione utile può essere anche quella di competenza del mese di marzo pagata nei primi giorni di aprile) e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (ovvero, a nostro avviso, anche di fine rapporto, se precedente);
• i sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato ai dipendenti beneficiari, a norma dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante compensazione con il Mod. F24 (per i codici tributo v. ris. 31 marzo 2020, n. 17/E; in Guida al Lavoro n. 16/2020).
Le istruzioni operative
L’agenzia delle entrate, con la circolare 3 aprile 2020, n. 8, rispondendo a dei quesiti, ha fornito una serie di precisazioni risultate poi non coerenti con la norma. Successivamente con la risoluzione 9 aprile 2020, n. 18, ha rettificato le citate incongruenze, precisando che:
il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
per determinare l’importo del bonus può essere utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto;
il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. In presenza di più rapporti part time in essere il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. La risoluzione precisa altresì che, a tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante (si vedan0 gli esempi forniti dalla risoluzione più avanti riportati). Dalle citate esemplificazioni emerge che nei contratti part time verticale è possibile ottenere il premio per intero quando il lavoratore ha prestato l’attività per tute le giornate previste dal contratto (anche qualora le stesse non coprano l’intero mese). Ne consegue che il datore di lavoro che ha in corso con i propri dipendenti contratti part time ha difficoltà ad erogare il bonus automaticamente, in quanto ha necessità di conoscere se i citati dipendenti hanno in corso altro contratto part time e la scelta dallo stesso operata.