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Collaborazioni coordinate e continuative nelle associazioni sportive

L’articolo 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, comma 1, dispone che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il comma 2 precisa che tale disposizione non riguarda le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Rispondendo a una richiesta di interpello avanzata dall’ANCL e dal CONI, che avevano chiesto chiarimenti circa le collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione, con particolare riguardo al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, il Ministero del lavoro – dopo aver analizzato anche quanto previsto dall’articolo 67, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986 – ha precisato che il legislatore, onde favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche, fa riferimento a “qualunque organismo comunque denominato”. Ne deriva, quindi, che nell’ambito di applicazione dell’art. 2, co. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2015 sono ricomprese non solo le co.co.co. rese a favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese a favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva, le quali sono quindi “genuine” e non potranno comportare l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

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