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Maturano le ferie e i permessi durante la Cassa Integrazione Guadagni?

La domanda se il lavoratore, durante la Cassa Integrazione, maturi il diritto a ferie o permessi si è posta in giurisprudenza già da un ventennio ma tuttavia, in questo periodo di crisi e massiccio utilizzo di tale ammortizzatore sociale, è tornata quanto mai d’attualità.

Partendo dal presupposto che le ferie hanno la funzione di consentire al lavoratore il ripristino delle energie lavorative, durante la sospensione totale del rapporto dovuta all’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, la giurisprudenza ha escluso che il lavoratore possa maturare ferie. Nel caso, invece, in cui la Cassa Integrazione sia a rotazione ovvero con semplice riduzione di orario, la Corte di Cassazione, nel lontano 1986, con sentenza n. 3603, ha affermato il principio in base al quale il “beneficio al godimento delle ferie, presupponendo l’oggettiva esigenza del recupero delle energie spese nella prestazione lavorativa, non è suscettibile di riduzione proporzionale; nella circostanza spetta pertanto ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite, contrattualmente previsto, ed il relativo importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente prestata, mentre è a carico della Cassa Integrazione per la parte corrispondente alla riduzione di orario”.

Non è comunque escluso che i contratti collettivi possano prevedere regole diverse.

Quanto sopra esposto con riferimento alle ferie vale anche per la maturazione dei ratei di permessi retribuiti ed ex festività.

Per completezza espositiva si ricorda, infine, che i ratei di tredicesima mensilità e di TFR sono poste a carico dell’Istituto Previdenziale (INPS); l’indennità di malattia è assorbita dall’indennità di Cassa Integrazione mentre gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale hanno, in ogni caso, la preminenza sull’integrazione salariale.

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