Luglio 19, 2019
I rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale
L’articolo 189 del codice della crisi di impresa prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro che sono in corso, alla data della sentenza, sono sospesi fino a quando il curatore, compatibilmente con l’autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori decide di subentrare nei contratti, ovvero di recedere. I rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale, quindi, proseguiranno in due ipotesi: nel caso in cui il curatore subentri nella gestione dell’impresa al posto...
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